Gli integratori alimentari sono normati dalla Direttiva 2002/46/CE, attuata in Italia con il Decreto Legislativo n.169 del 21/05/2004.
Vengono definiti come prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate.
Nella scienza dell’alimentazione si definiscono integratori alimentari quei prodotti formulati specificatamente per favorire l’assunzione di determinati macro o micro nutrienti, qualora vi sia necessità di un maggiorato apporto. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia, sana ed equilibrata.
L’aggiunta volontaria agli alimenti di vitamine e minerali è disciplinata dal Regolamento (CE) 1925/2006, che riporta l’elenco delle vitamine e dei minerali ammessi insieme all’elenco delle relative fonti.
Nel regolamento si precisa che l’aggiunta deve tener conto in particolare di quanto segue:
Gli “alimenti a fini medici speciali” sono alimenti per gruppi specifici (FSG) ai sensi del Regolamento (UE) 609/2013 e sono attualmente disciplinati (AFMS) dal Regolamento (UE) 2016/128 della Commissione.
Vengono definiti come un prodotto alimentare espressamente elaborato o formulato e destinato alla gestione dietetica di pazienti, compresi i lattanti, da utilizzare sotto controllo medico; è destinato all’alimentazione completa di o parziale di pazienti con capacità limitata, disturbata o alterata di assumere, digerire, assorbire, metabolizzare o eliminare alimenti comuni o determinate sostanze nutrienti in essi contenute o metaboliti, oppure con altre esigenze nutrizionali determinate da condizioni cliniche e la cui gestione dietetica non può essere effettuata esclusivamente con la modifica della normale dieta.
In definitiva si tratta di prodotti volti al trattamento dietetico di soggetti affetti da turbe, malattie o condizioni mediche che determinano una vulnerabilità nutrizionale, cioè l’impossibilità o la forte difficoltà ad alimentarsi utilizzando i comuni alimenti, integratori alimentari compresi, per soddisfare il loro fabbisogno nutritivo.
Ad integrazione del regolamento (UE) 609/2013 sugli alimenti per gruppi specifici, è stato emanato il regolamento (UE) 2017/1798 che definisce le prescrizioni per i prodotti presentati come sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso, i quali devono fornire un apporto energetico giornaliero compreso tra 600 e 1200 kcalorie.
I sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso sono prodotti complessi, formulati in modo specifico per adulti obesi o in sovrappeso che intendono conseguire una riduzione del peso. La composizione essenziale dei sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso deve soddisfare le esigenze nutrizionali giornaliere di adulti obesi o in sovrappeso in buona salute, nel contesto di diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso, come stabilito dai dati scientifici generalmente accettati.
I prodotti che forniscono meno di 800 kcalorie possono essere definiti come “diete a bassissimo contenuto calorico” (Very Low Calorie Diet), mentre i prodotti che forniscono più di 800 kcalorie possono essere definiti come “diete a basso contenuto calorico” (Low Calorie Diet).
Gli alimenti destinati alla prima infanzia sono normati dal Regolamento (UE) 609/2013.
Per lattanti si intendono i bambini con età inferiore a 12 mesi.
La formula per lattanti viene definita come un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da solo le esigenze nutrizionali dei lattanti fino all’introduzione di un’adeguata alimentazione complementare.
Nel caso in cui non sia possibile l’allattamento materno, le “formule per lattanti” sono gli unici prodotti che su consiglio del pediatra, possono essere utilizzati come sostituti, fermo restando la superiorità della pratica dell’allattamento al seno come modalità di alimentazione che deve essere evidenziata anche attraverso la loro etichetta con una apposita avvertenza.
La formula di proseguimento viene definita come un prodotto alimentare destinato all’alimentazione dei lattanti nel momento in cui viene introdotta un’adeguata alimentazione complementare e che costituisce il principale elemento liquido nell’ambito di un’alimentazione progressivamente diversificata di tali lattanti.
Tra gli alimenti destinati ai lattanti (< 12 mesi) e ai bambini nella prima infanzia (1-3 anni) possono rientrare la formula per lattanti e la formula di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per la prima infanzia.
Gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia sono entrambi “destinati a soddisfare le esigenze specifiche dei lattanti in buona salute nel periodo di svezzamento e dei bambini nella prima infanzia in buona salute per integrarne la dieta e/o per abituarli gradualmente a un’alimentazione ordinaria”.
“Alimenti a base di cereali” è termine onnicomprensivo per le seguenti categorie:
La categoria “alimenti per la prima infanzia” non include gli alimenti a base di cereali, le bevande a base di latte e prodotti analoghi destinati ai bambini nella prima infanzia.
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